Art. 2. Soggetti del tributo 1. Il tributo e' dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato, che gestisce un impianto classificato, in base al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della Direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), come discarica per: a) rifiuti inerti; b) rifiuti non pericolosi; c) rifiuti pericolosi. 2. Il tributo e' altresi' dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita attivita' di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti. 3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla provincia territorialmente competente prima della constatazione delle violazioni di legge. 4. Il tributo e' dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio regionale.