Art. 2.
                        Soggetti del tributo

    1. Il  tributo e' dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di
colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato,
che gestisce un impianto classificato, in base al decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della Direttiva 199/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti), come discarica per:
      a) rifiuti inerti;
      b) rifiuti non pericolosi;
      c) rifiuti pericolosi.
    2. Il tributo e' altresi' dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della  legge n. 549/1995, da chiunque esercita attivita' di discarica
abusiva  e  da  chiunque  abbandona,  scarica  ed  effettua  deposito
incontrollato di rifiuti.
    3. L'utilizzatore   a   qualsiasi   titolo,  o  in  mancanza,  il
proprietario  dei  terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e'
tenuto   in   solido  al  pagamento  del  tributo  e  delle  sanzioni
pecuniarie, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica
abusiva   alla  provincia  territorialmente  competente  prima  della
constatazione delle violazioni di legge.
    4. Il  tributo  e'  dovuto  alla  Regione  Liguria  per i rifiuti
conferiti nelle discariche ubicate nel territorio regionale.