Art. 20. Norma finanziaria 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono iscritti: a) il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 4, al Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di' esso devolute alla Regione, Categoria 1.1 Entrate derivanti da tributi propri della Regione, U.P.B.1.1.1 Imposte; b) le entrate per interessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, al Titolo III Entrate extra tributarie - Categoria 3.4 Entrate di natura varia, U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono stanziate: a) la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riservata alle province ai sensi dell'art. 15 nell'Area I Istituzionale alla U.P.B. 1.104 Rapporti con gli enti locali; b) la quota del gettito del tributo destinata al fondo previsto all'art. 16 nell'Area IV Ambiente alla U.P.B. 4.101 Interventi e studi in materia di tutela ambientale e alla U.P.B. 4.201 Interventi nel settore dell'Ambiente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 luglio 2007 BURLANDO (Omissis)