Art. 20.
                          Norma finanziaria

    1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
sono iscritti:
      a) il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti solidi ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 4, al Titolo
I  Entrate  derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di
tributi erariali o di quote di' esso devolute alla Regione, Categoria
1.1  Entrate  derivanti  da tributi propri della Regione, U.P.B.1.1.1
Imposte;
      b) le  entrate  per interessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, al
Titolo III Entrate extra tributarie - Categoria 3.4 Entrate di natura
varia, U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia.
    2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio regionale
sono stanziate:
      a) la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in
discarica  dei  rifiuti  solidi  riservata  alle  province  ai  sensi
dell'art. 15 nell'Area I Istituzionale alla U.P.B. 1.104 Rapporti con
gli enti locali;
      b) la quota del gettito del tributo destinata al fondo previsto
all'art.  16  nell'Area  IV  Ambiente  alla U.P.B. 4.101 Interventi e
studi  in materia di tutela ambientale e alla U.P.B. 4.201 Interventi
nel settore dell'Ambiente.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 3 luglio 2007
                              BURLANDO

(Omissis)