Art. 3. Base imponibile e determinazione del tributo 1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il tributo e' determinato nelle misure di cui all'allegato A). 3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi; b) rifiuti speciali non pericolosi; c) rifiuti speciali pericolosi; d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale; e) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4; f) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4; g) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; h) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali non pericolosi; i) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali pericolosi.