Art. 3.
            Base imponibile e determinazione del tributo

    1. La  base  imponibile del tributo e' costituita dalla quantita'
di  rifiuti  conferita  in  discarica,  determinata  sulla base delle
annotazioni  effettuate  nei  registri tenuti in attuazione dell'art.
190 del decreto legislativo n. 152/2006.
    2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008 il tributo e' determinato
nelle misure di cui all'allegato A).
    3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:
      a) rifiuti  inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo  e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da
scavi;
      b) rifiuti speciali non pericolosi;
      c) rifiuti speciali pericolosi;
      d) rifiuti  urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in
base a disposizioni del regolamento comunale;
      e) scarti  e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di
rifiuti  urbani  i  cui  standard  tecnico-operativi siano conformi a
quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;
      f) scarti  e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di
rifiuti  speciali pericolosi e speciali non pericolosi i cui standard
tecnico-operativi  siano  conformi  a quelli individuati dalla giunta
regionale ai sensi dell'art. 4;
      g) fanghi  palabili  di  rifiuti urbani conferiti in discariche
controllate per rifiuti non pericolosi;
      h) fanghi  palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche
controllate per rifiuti speciali non pericolosi;
      i) fanghi  palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche
controllate per rifiuti speciali pericolosi.