Art. 4.
               Pagamento del tributo in misura ridotta

    1.  La  giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi
che   gli   impianti  di  trattamento  con  operazioni  di  selezione
automatica,  riciclaggio  e compostaggio devono raggiungere per poter
usufruire  del  pagamento  in  misura  ridotta  del  tributo  per  il
conferimento   in   discarica   degli  scarti  e  sovvalli  derivanti
dall'esercizio  degli stessi, di cui all'art. 3, comma 40 della legge
n. 549/1995.
    2. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento funzionalmente
collegati  ad  impianti  di  discarica, i provvedimenti autorizzativi
provinciali  ai  sensi  dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge
regionale  21  giugno  1999,  n.  18  (adeguamento delle discipline e
conferimento  delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa   del   suolo   ed   energia)  o  modificazioni  degli  stessi
individuano,  per  ciascun  impianto,  con  riferimento agli standard
operativi  definiti  con  provvedimento  della  giunta  regionale,  i
requisiti  quantitativi  e  qualitativi  delle  frazioni di materiali
derivanti  dai  processi  di trattamento destinati a riutilizzo nelle
attivita'  di  gestione  degli  impianti  di discarica e non soggetti
quindi al versamento del tributo di cui alla legge n. 549/1995.
    3.  Le  quantita'  di materiali trattati e conferiti in discarica
che  non  risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti
di  cui  ai  commi 1 e 2 restano in ogni. caso soggette al tributo di
cui alla legge n. 549/1995 nella misura ordinaria.