Art. 4. Pagamento del tributo in misura ridotta 1. La giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che gli impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli derivanti dall'esercizio degli stessi, di cui all'art. 3, comma 40 della legge n. 549/1995. 2. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento funzionalmente collegati ad impianti di discarica, i provvedimenti autorizzativi provinciali ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) o modificazioni degli stessi individuano, per ciascun impianto, con riferimento agli standard operativi definiti con provvedimento della giunta regionale, i requisiti quantitativi e qualitativi delle frazioni di materiali derivanti dai processi di trattamento destinati a riutilizzo nelle attivita' di gestione degli impianti di discarica e non soggetti quindi al versamento del tributo di cui alla legge n. 549/1995. 3. Le quantita' di materiali trattati e conferiti in discarica che non risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 restano in ogni. caso soggette al tributo di cui alla legge n. 549/1995 nella misura ordinaria.