Art. 5. Modulazione dell'importo del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 1. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo art. 205. 2. L'accertamento sulle quote di raccolta differenziata e' effettuato su base annua dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli osservatori istituiti presso le province in base all'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai comuni ai sensi del comma 3. 3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell'ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell'anno precedente. 4. La giunta regionale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei. 5. Ai comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere. 6. La giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e modalita' applicative per le attivita' previste nel presente articolo. 7. A decorrere dalla data di costituzione delle Autorita' d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, le attivita' poste in capo ai comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalle suddette Autorita' d'ambito.