Art. 5.
Modulazione  dell'importo  del  tributo  in funzione dei risultati di
              raccolta differenziata dei rifiuti urbani

    1.  Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
vengano  raggiunti  gli  obiettivi  minimi  di raccolta differenziata
previsti  dall'art.  205  del  decreto legislativo n. 152/2006, viene
applicata  l'addizionale  del  20 per cento con le modalita' previste
dal comma 3 del medesimo art. 205.
    2.  L'accertamento  sulle  quote  di  raccolta  differenziata  e'
effettuato  su base annua dall'Osservatorio regionale di cui all'art.
36  della  legge  regionale  4  agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  Ligure e
riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione,
programmazione,   gestione  e  controllo  in  campo  ambientale),  in
collaborazione  con  gli  osservatori istituiti presso le province in
base  all'art.  10,  comma  5,  della  legge  23  marzo  2001,  n. 93
(disposizioni  in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati
contenuti nelle dichiarazioni rese dai comuni ai sensi del comma 3.
    3.   Ai   fini  della  determinazione  delle  quote  di  raccolta
differenziata  raggiunte,  ciascun comune della Liguria comunica alla
Regione  i  risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine
del  31 marzo  tramite  compilazione ed invio del modello definito ed
approvato  dalla  Regione nell'ambito del censimento annuale relativo
ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.
    4.  La  giunta  regionale, sulla base dell'accertamento di cui al
comma 1,  entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta,
per  ciascun  comune,  la  relativa  quota  di raccolta differenziata
raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.
    5.  Ai comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro
il  termine  di  cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene
applicata   indipendentemente   dai   risultati   raggiunti,   previa
assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere.
    6.  La  giunta  regionale  determina,  con proprio provvedimento,
procedure  e  modalita'  applicative  per  le  attivita' previste nel
presente articolo.
    7.  A  decorrere  dalla  data  di  costituzione  delle  Autorita'
d'ambito  di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, le
attivita'  poste  in  capo ai comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5
sono svolte dalle suddette Autorita' d'ambito.