Art. 6. Modalita' di riscossione e versamento 1. Il soggetto passivo del tributo e' tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalita' di cui al comma 2. 2. Il tributo e' versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale.