Art. 6.
                Modalita' di riscossione e versamento

    1.  Il  soggetto  passivo  del tributo e' tenuto a specificare in
fattura,  separatamente,  quanto  riceve  dal conferitore a titolo di
tributo  speciale  per  il  deposito  in discarica e ad effettuare il
versamento  del  tributo in misura corrispondente a quello fatturato,
con le modalita' di cui al comma 2.
    2.  Il  tributo e' versato alla Regione, entro il mese successivo
alla  scadenza  del  trimestre solare in cui sono state effettuate le
operazioni  di  deposito,  su  apposito conto corrente postale ovvero
mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale.