Art. 7. Presentazione della dichiarazione 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla provincia, per l verifiche di cui all'Art. 8, ed in copia alla Regione, una dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, contenente i seguenti dati: a) denominazione e sede della ditta e generalita' complete del legale rappresentante; b) ubicazione dell'impianto; c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti nonche' i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto; d) indicazione dei versamenti tributari effettuati. 2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui al comma 1.