Art. 7.
                  Presentazione della dichiarazione

    1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'Art.
2, comma 1, sono tenuti a produrre alla provincia, per l verifiche di
cui  all'Art.  8,  ed  in  copia  alla  Regione, una dichiarazione su
modello  conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, contenente
i seguenti dati:
      a) denominazione  e sede della ditta e generalita' complete del
legale rappresentante;
      b) ubicazione dell'impianto;
      c) quantita'   complessive  dei  rifiuti  conferiti  nonche'  i
quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto;
      d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
    2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di
presentazione,   il   timbro  a  data  apposto  dall'ufficio  postale
accettante.
    3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui
al comma 1.