Art. 4. Condizioni di partecipazione 1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale sociale; b) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni; c) che gli enti pubblici soci svolgano sull'attivita' della societa' un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture; d) che la societa' svolga esclusivamente la produzione di servizi strumentali a quelli della Regione e degli altri enti pubblici partecipanti, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre regioni; e) che la societa' operi esclusivamente con gli enti partecipanti o affidanti, non svolga prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non partecipi ad altre societa' o enti. 2. La partecipazione della Regione e' subordinata altresi' alla condizione che lo statuto della societa' preveda che essa operi, senza fini di lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento del seguente oggetto: a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualita' edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti; b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico; c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la diffusione di rapporti periodici; d) promozione della qualita' nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; e) attivita' di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio; f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle materie di attivita' della societa'.