Art. 5.
                      Attivita' della societa'

1.   La  giunta  regionale  svolge  le  funzioni  di  osservazione  e
monitoraggio   e   sostiene   la   qualificazione   della  domanda  e
dell'offerta   nel  campo  degli  appalti,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  4,  tramite la stipula di apposita convenzione nella quale
e'  indicato il programma delle attivita' affidate dalla Regione alla
societa' NuovaQuasco. La convenzione disciplina: a) le modalita' e le
procedure  di  conferimento  alla societa' dei finanziamenti connessi
alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo,  nell'ambito  delle
disponibilita' finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b)  il  sistema  di  rendicontazione  e di analisi di risultato delle
attivita' svolte;
c)  le  verifiche  che  la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo.
2.  La  giunta  regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma
annuale  di attivita' che la societa' presenta entro il 31 ottobre di
ogni  anno,  con  relativo piano finanziario, in attuazione di quanto
indicato  al  comma  1. In allegato al programma annuale di attivita'
sono  riportate tutte le iniziative della societa' prestate in favore
degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.
3. Il programma annualmente approvato puo' essere integrato o variato
dalla giunta regionale, in accordo con la societa'.
4.  La  giunta regionale presenta una relazione annuale all'assemblea
legislativa sull'attivita' svolta dalla societa'.