Art. 5. Attivita' della societa' 1. La giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell'offerta nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall'art. 4, tramite la stipula di apposita convenzione nella quale e' indicato il programma delle attivita' affidate dalla Regione alla societa' NuovaQuasco. La convenzione disciplina: a) le modalita' e le procedure di conferimento alla societa' dei finanziamenti connessi alle attivita' di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie autorizzate dal bilancio regionale; b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attivita' svolte; c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a consuntivo. 2. La giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attivita' che la societa' presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attivita' sono riportate tutte le iniziative della societa' prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti. 3. Il programma annualmente approvato puo' essere integrato o variato dalla giunta regionale, in accordo con la societa'. 4. La giunta regionale presenta una relazione annuale all'assemblea legislativa sull'attivita' svolta dalla societa'.