Art. 6.
                           Organi sociali

1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali: a) l'assemblea dei
soci;
b) l'organo amministrativo;
c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'art.
2477, comma secondo, del codice civile.
2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la
maggioranza  dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora
questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la
maggioranza  del  collegio  di  revisione  contabile. Il consiglio di
amministrazione,  ove  previsto,  deve essere composto da non piu' di
tre   componenti,   compreso   il   presidente.   Il   consiglio   di
amministrazione  puo'  delegare ad un suo componente parte dei propri
poteri,  con  esclusione  delle  attribuzioni indicate negli articoli
2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.
3. L'organo amministrativo puo' determinare la nomina di un direttore
della societa'.