Art. 6. Organi sociali 1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali: a) l'assemblea dei soci; b) l'organo amministrativo; c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2477, comma secondo, del codice civile. 2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la maggioranza del collegio di revisione contabile. Il consiglio di amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non piu' di tre componenti, compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. 3. L'organo amministrativo puo' determinare la nomina di un direttore della societa'.