Art. 7. Bilanci delle societa' 1. Il bilancio di esercizio delle societa' di cui alla presente legge, corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e di quello di revisione, nonche' dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci dovra' essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale.