Art. 7.
                       Bilanci delle societa'

1.  Il  bilancio  di  esercizio  delle  societa' di cui alla presente
legge,  corredato  dalle  relazioni  dell'organo  amministrativo e di
quello   di   revisione,   nonche'   dal   verbale   di  approvazione
dell'assemblea  dei soci dovra' essere inviato, non appena pubblicato
ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale.