Art. 11. Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. (Disposizioni regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile). - 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonche' per la costituzione di riserve idriche. 2. La giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle Autorita' di bacino, emana un regolamento finalizzato alla riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi. 3. Il regolamento persegue la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni; definisce i criteri per la costituzione di riserve di acqua e per il riutilizzo delle acque. 4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 6.000,00. 5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonche' le funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 81/2000. 6. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi".