Art. 11.
    Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998

1.  Dopo  l'art.  12  della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il
seguente:  "Art.  12-bis.  (Disposizioni regionali per la riduzione e
l'ottimizzazione  dei  consumi  di  acqua  erogata per usi diversi da
quello  idropotabile).  -  1.  La  Regione promuove iniziative per la
riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico,
nonche' per la costituzione di riserve idriche.
2.  La  giunta  regionale, acquisito il parere delle province e delle
Autorita'  di bacino, emana un regolamento finalizzato alla riduzione
dei  consumi  da  parte  dei  soggetti  che  utilizzano acque a scopi
diversi  da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi
irrigui e produttivi.
3.  Il regolamento persegue la riduzione dei consumi, la tutela della
risorsa,  la  prevenzione  delle crisi idriche, anche incidendo sulle
concessioni di derivazione e sui relativi canoni; definisce i criteri
per  la  costituzione  di  riserve di acqua e per il riutilizzo delle
acque.
4.  La  violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento
di   cui   al   comma   2   comporta  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 6.000,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e
divieti  contenuti  nel  regolamento  di  cui  al  presente articolo,
nonche'  le  funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative e
l'introito  dei relativi proventi, spettano alle province competenti,
ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 81/2000.
6.  Restano  ferme  le  competenze dei soggetti cui sono attribuiti i
poteri  di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in
base alle vigenti leggi".