Art. 12.
    Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998

1.  Dopo  l'art.  14  della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il
seguente:   "Art.   14-bis.   (Piano   provinciale  per  la  gestione
sostenibile  degli  usi  della  risorsa  idrica).  -  1.  Le province
predispongono   un   piano  di  regolazione  degli  usi  delle  acque
superficiali  e  sotterranee,  finalizzato a garantire un'equilibrata
distribuzione  della  risorsa  disponibile,  tenuto  conto  di quanto
stabilito  dall'Autorita'  di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145
del decreto legislativo n. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi
e  delle  misure  definite  dal  piano  di  tutela delle acque (PTA),
nonche'  delle  esigenze  idropotabili,  ambientali  e produttivi del
territorio di riferimento.
2.  Il piano di cui al comma 1 contiene altresi' le linee strategiche
per  la  tempestiva  adozione  delle misure necessarie a fronteggiare
situazioni  di  crisi  idrica  e  a mitigarne gli effetti sull'intero
sistema territoriale, ambientale e produttivo.
3.  Il  piano  puo'  essere  sviluppato per stralci o approfondimenti
successivi   sulla   base   delle   criticita'   ed   e'   aggiornato
annualmente.".