Art. 12. Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. (Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica). - 1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorita' di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del decreto legislativo n. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonche' delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento. 2. Il piano di cui al comma 1 contiene altresi' le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale, ambientale e produttivo. 3. Il piano puo' essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticita' ed e' aggiornato annualmente.".