Art. 2. Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l'anno 2007 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), e' predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed e' approvato dall'Autorita' di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere delle province e delle Autorita' di bacino, territorialmente interessate, da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta. 2. L'Autorita' di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell'emergenza idrica idropotabile previsti dall'art. 24-bis della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, gia' approvati dalle competenti Autorita' di ATO, i quali sono equiparati, per l'anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.