Art. 2.
Piano  operativo  di  emergenza  per la crisi idrica idropotabile per
                             l'anno 2007

1.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge, il piano di cui all'art. 7-bis della legge regionale
21  luglio  1995,  n.  81  (Norme di attuazione della legge 5 gennaio
1994,  n.  36  "Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche"), e'
predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed e' approvato
dall'Autorita' di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro
quindici  giorni  dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere
delle   province   e  delle  Autorita'  di  bacino,  territorialmente
interessate,  da  rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla
richiesta.  2.  L'Autorita' di ATO trasmette tempestivamente il piano
operativo  per  l'emergenza  idrica idropotabile alla Regione, che ne
cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui  ai  piani di prevenzione
dell'emergenza  idrica  idropotabile  previsti dall'art. 24-bis della
deliberazione  del  Consiglio  regionale  25 gennaio 2005, n. 8, gia'
approvati dalle competenti Autorita' di ATO, i quali sono equiparati,
per  l'anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica
idropotabile.