Art. 3. Disposizioni in materia di procedure espropriative per l'anno 2007 1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l'anno 2007, le Autorita' di ATO costituiscono autorita' espropriante. 2. Per l'esercizio dei poteri espropriativi, le Autorita' di ATO possono avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilita' degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.