Art. 3.
 Disposizioni in materia di procedure espropriative per l'anno 2007

1.  Ai  fini  della realizzazione degli interventi previsti nei piani
operativi  di  emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l'anno
2007,  le  Autorita'  di ATO costituiscono autorita' espropriante. 2.
Per l'esercizio dei poteri espropriativi, le Autorita' di ATO possono
avvalersi  degli  uffici  dei  comuni,  delle  province  e in caso di
indisponibilita' degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio
idrico integrato.