Art. 4.
Disposizioni  per  l'attuazione  del  piano operativo per l'emergenza
                 idrica idropotabile per l'anno 2007

1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui all'art. 7-bis della
legge  regionale n. 81/1995 si provvede con procedimento unico, anche
mediante  apposita  conferenza  tra  i  rappresentanti dei competenti
organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva
acquisizione   dell'assenso   alla   realizzazione  degli  interventi
medesimi.  2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1
provvede  l'Autorita'  di  ATO  competente,  anche  su  proposta  del
gestore, che e' comunque tenuto a parteciparvi.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorita' di ATO competente
convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della
richiesta  del  gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni
lavorativi  successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con
apposita determinazione.
4.  Il  provvedimento  finale, conforme alla determinazione di cui al
comma  3  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni  partecipanti,  o comunque invitate a partecipare, ma
risultate assenti alla predetta conferenza.
5.  In caso di dissenso di una o piu' amministrazioni, l'Autorita' di
ATO  assume  comunque  la determinazione conclusiva del procedimento,
dandone adeguata motivazione.
6.  La  giunta  regionale  detta  direttive tecniche a cui le Aziende
unita'  sanitarie  locali  (USL)  devono  attenersi per l'espressione
degli  atti  di  loro competenza per l'effettuazione degli interventi
previsti dal piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile.
7.  Quanto  previsto  al  comma  5  non  si applica se il dissenso e'
espresso  dall'amministrazione  preposta  alla  tutela della salute o
della  pubblica  incolumita',  dalle  amministrazioni  competenti  in
materia   di   valutazione   impatto   ambientale   (VIA)   e   dalle
amministrazioni statali.