Art. 4. Disposizioni per l'attuazione del piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell'assenso alla realizzazione degli interventi medesimi. 2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l'Autorita' di ATO competente, anche su proposta del gestore, che e' comunque tenuto a parteciparvi. 3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorita' di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione. 4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza. 5. In caso di dissenso di una o piu' amministrazioni, l'Autorita' di ATO assume comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata motivazione. 6. La giunta regionale detta direttive tecniche a cui le Aziende unita' sanitarie locali (USL) devono attenersi per l'espressione degli atti di loro competenza per l'effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile. 7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso e' espresso dall'amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica incolumita', dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione impatto ambientale (VIA) e dalle amministrazioni statali.