Art. 7. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 81/1995 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 81/1995 e' aggiunta la seguente: "d-bis) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all'art. 7-bis. 2. Dopo la lettera d-bis) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 81/1995 e' aggiunta la seguente: "d-ter) all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita).".