Art. 7.
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 81/1995

1.  Dopo  la lettera d) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale
n.  81/1995  e'  aggiunta  la  seguente: "d-bis) all'approvazione del
piano  operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i
contenuti di cui all'art. 7-bis.
2.  Dopo  la  lettera  d-bis)  del  comma  2  dell'art. 7 della legge
regionale n. 81/1995 e' aggiunta la seguente:
"d-ter)  all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli
interventi  previsti  dal  piano  operativo di emergenza per la crisi
idrica  idropotabile  anche  ai  fini  di  cui all'art. 9 della legge
regionale  18  febbraio  2005,  n.  30  (Disposizioni  in  materia di
espropriazione per pubblica utilita).".