Art. 9. Inserimento dell'art. 7-ter della legge regionale n. 81/1995 1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995 e' inserito il seguente: "Art. 7-ter. (Misure per la riduzione delle perdite della rete di attuzione e distribuzione del servizio idrico integrato). - 1. Le Autorita' di ATO provvedono nell'ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione. Tale percentuale dovra' essere definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorita' di ATO provvedono tempestivamente all'eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione.".