Art. 9.
    Inserimento dell'art. 7-ter della legge regionale n. 81/1995

1.  Dopo l'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995 e' inserito il
seguente:  "Art.  7-ter. (Misure per la riduzione delle perdite della
rete  di  attuzione e distribuzione del servizio idrico integrato). -
1. Le Autorita' di ATO provvedono nell'ambito dei propri strumenti di
programmazione  e  pianificazione,  ed  anche  nel rispetto di quanto
stabilito  nel  regolamento di cui all'art. 146, comma 3, del decreto
legislativo  3  aprile  2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a
definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi
finalizzati  alla  ricerca,  riduzione ed effettiva valutazione delle
perdite  della  rete  di  adduzione e distribuzione. Tale percentuale
dovra'  essere  definita  in rapporto all'estensione della rete ed in
riferimento   a  criteri  di  efficienza  gestionale  e  salvaguardia
ambientale  con  l'obiettivo  dell'effettiva  riduzione delle perdite
almeno  fino  ai  limiti  stabiliti  dal  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.
2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  le  Autorita' di ATO provvedono
tempestivamente   all'eventuale   adeguamento   degli   strumenti  di
programmazione.".