Art. 10. Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 22 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Regolamento regionale). - 1. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione stabilisce, in particolare: a) il contenuto della dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'art. 16, comma 1; b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1; c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita; d) le condizioni ed i criteri di priorita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1; e) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza; f) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita, anche in riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio regionale; g) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi gia' operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto degli eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); h) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture gia' operanti; i) gli elementi di qualita' e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonche' della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio; j) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita; k) le modalita' per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge; l) il contenuto della dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'art. 63; m) il contenuto della comunicazione di cui all'art. 92, comma 2".