Art. 10.
     Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  22  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  22 (Regolamento regionale). - 1. Con il regolamento
di cui all'art. 3 la Regione stabilisce, in particolare:
a)  il  contenuto  della  dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'art. 16, comma 1;
b)  il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli
17, comma 1 e 18, comma 1;
c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle
grandi strutture di vendita;
d)   le  condizioni  ed  i  criteri  di  priorita'  per  il  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1;
e) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
f)  la  superficie  di  vendita  massima  delle  medie e delle grandi
strutture di vendita, anche in riferimento alle caratteristiche delle
diverse zone del territorio regionale;
g)  gli  indirizzi  per  la programmazione delle medie e delle grandi
strutture   di   vendita,  privilegiando  la  riqualificazione  degli
esercizi  gia'  operanti  e  le  iniziative  di operatori commerciali
associati,  tenendo  conto  degli  eventuali  fenomeni di saturazione
degli insediamenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
h)  i  casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di
una grande struttura di vendita e' dovuta, in relazione a processi di
riqualificazione di strutture gia' operanti;
i)  gli  elementi di qualita' e di prestazione delle grandi strutture
di  vendita,  con  particolare  riguardo  all'inserimento all'interno
delle   stesse   di  sistemi  informativi  per  la  promozione  delle
produzioni  tipiche  nonche'  della  promozione della fruizione delle
risorse ambientali e turistiche del territorio;
j)  i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati
nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
k)  le modalita' per l'attuazione della concertazione locale prevista
nella presente legge;
l)  il  contenuto  della  dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'art. 63;
m) il contenuto della comunicazione di cui all'art. 92, comma 2".