Art. 11. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2005 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non puo' essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1".