Art. 11.
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2005 e'
aggiunto  il seguente: "2-bis. L'autorizzazione per l'esercizio di un
punto  vendita non esclusivo non puo' essere ceduta separatamente dai
titoli  abilitativi  per  l'esercizio delle attivita' di cui al comma
1".