Art. 12.
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  4  dell'art.  25  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente: "4. L'autorizzazione per punti esclusivi e
non   esclusivi  e'  rilasciata  nel  rispetto  della  programmazione
comunale di cui all'art. 28.".
2.  Dopo  il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2005 e'
inserito il seguente:
"4-bis.  La  vendita  di  caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da
masticare  e  simili,  nei punti vendita esclusivi e non esclusivi e'
consentita  senza il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma
1, lettera a)".