Art. 12. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi e' rilasciata nel rispetto della programmazione comunale di cui all'art. 28.". 2. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "4-bis. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi e' consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)".