Art. 13. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 26 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Esenzione dall'autorizzazione). - 1. Non e' soggetta ad autorizzazione: a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; e) la vendita, nelle sedi di societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo; e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti; g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalita'; h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'art. 20. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio".