Art. 13.
     Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  26  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  26  (Esenzione  dall'autorizzazione).  -  1. Non e'
soggetta ad autorizzazione:
a)  la  vendita  nelle  sedi  di  partiti,  enti,  chiese,  comunita'
religiose,   sindacati,  associazioni,  di  pertinenti  pubblicazioni
specializzate;
b)  la  vendita  in  forma  ambulante  di  quotidiani  e periodici di
partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a
scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
e) la vendita, nelle sedi di societa' editrici e delle loro redazioni
distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
d)  la  vendita  di  pubblicazioni  specializzate non distribuite nei
punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte
degli editori, distributori ed edicolanti;
f)   la   vendita   di   quotidiani   e   periodici  nelle  strutture
turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g)  la  vendita  di  quotidiani  e periodici all'interno di strutture
pubbliche   o   private,   l'accesso   alle   quali   sia   riservato
esclusivamente   a   determinate   categorie   di   soggetti   e  sia
regolamentato con qualsiasi modalita';
h)  la  vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali
di cui all'art. 20.
2.  Le  attivita'  di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al
comune competente per territorio".