Art. 14. Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 27 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Indirizzi regionali). - 1. Per la definizione della programmazione di cui all'art. 28 il comune tiene conto dei seguenti indirizzi: a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici; b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalita' della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore; c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali; d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore; e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio; f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII".