Art. 14.
     Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  27  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  27  (Indirizzi  regionali). - 1. Per la definizione
della  programmazione  di  cui  all'art. 28 il comune tiene conto dei
seguenti indirizzi:
a)  articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare
attenzione   all'adeguatezza   della   rete   rispetto  ad  andamenti
demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
b)  qualificazione,  sviluppo  e migliore funzionalita' della rete di
vendita  in  funzione  del  miglioramento  del servizio da rendere al
consumatore;
c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con
particolare  attenzione  ai  centri  minori  ed  alle  aree montane e
rurali;
d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione
del settore;
e)  sviluppo  di  nuove funzioni della rete di vendita, al fine della
promozione turistica e culturale del territorio;
f)  esistenza  di  progetti  di  qualificazione  e valorizzazione dei
luoghi del commercio di cui al capo XIII".