Art. 16.
       Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 28/2005

1.  La  lettera  c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n.
28/2005  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  per  mercato,  l'area
pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilita', composta
da  piu'  posteggi,  attrezzata  o  meno  e  destinata  all'esercizio
dell'attivita'  commerciale,  nei giorni stabiliti dal piano comunale
di  cui  all'art.  40,  per  l'offerta di merci al dettaglio e per la
somministrazione di alimenti e bevande".
2.  La  lettera  d) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n.
28/2005 e' sostituita dalla seguente:
"d)  per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che
si  svolge  in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti,
senza   riassegnazione   di   posteggi,  salvo  quanto  disposto  dal
regolamento comunale di cui all'art. 40".