Art. 16. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 28/2005 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituita dalla seguente: "c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'art. 40, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande". 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituita dalla seguente: "d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'art. 40".