Art. 18.
       Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo  il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 28/2005 e'
inserito  il  seguente comma: "4-bis. La registrazione delle presenze
nel  mercato  e nelle fiera e' effettuata dai soggetti incaricati dal
comune  mediante  l'annotazione  dei  dati anagrafici dell'operatore,
della  tipologia  e dei dati identificativi del titolo abilitativo di
cui e' titolare".