Art. 18. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente comma: "4-bis. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiera e' effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui e' titolare".