Art. 19. Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 35 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante). - 1. L'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e' soggetta a previa dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e puo' essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006. 3. La dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma 1 abilita anche: a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b) all'esercizio dell'attivita' nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato; e) alla partecipazione alle fiere".