Art. 19.
     Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  35  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  35  (Abilitazione  all'esercizio  dell'attivita' in
forma   itinerante).   -   1.  L'esercizio  dell'attivita'  in  forma
itinerante e' soggetta a previa dichiarazione di inizio di attivita',
ai  sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha
la  residenza,  se  persona  fisica,  o  la sede legale e puo' essere
effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2.  L'attivita'  di  vendita  di  prodotti  alimentari e' soggetta al
rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
giunta regionale 40/R/2006.
3.  La dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma 1 abilita
anche:
a)  all'esercizio  dell'attivita'  al domicilio del consumatore e nei
locali  ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura,
di intrattenimento o svago;
b)  all'esercizio  dell'attivita' nei posteggi occasionalmente liberi
dei mercati e fuori mercato;
e) alla partecipazione alle fiere".