Art. 21. Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 37 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 37. (Fiere e fiere promozionali). - 1. La partecipazione alle fiere e' consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le societa' di persone iscritte nel registro delle imprese.".