Art. 21.
     Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  37  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:   "Art.   37.   (Fiere  e  fiere  promozionali).  -  1.  La
partecipazione alle fiere e' consentita esclusivamente agli operatori
abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2.  Alle  fiere  promozionali  partecipano  gli  operatori  abilitati
all'esercizio  del  commercio su aree pubbliche e possono partecipare
anche  gli imprenditori individuali o le societa' di persone iscritte
nel registro delle imprese.".