Art. 22. Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 39 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Esercizio dell'attivita' in assenza del titolare). - 1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito ai dipendenti e collaboratori. 2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo e' comprovato con dichiarazione redatta in conformita' con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). 3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attivita' di vigilanza e controllo.".