Art. 22.
     Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  39  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:   "Art.   39   (Esercizio  dell'attivita'  in  assenza  del
titolare).  - 1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei
soci  l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio su aree pubbliche e'
consentito ai dipendenti e collaboratori.
2.  Il  rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo e'
comprovato  con dichiarazione redatta in conformita' con gli articoli
46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa).
3.  La  dichiarazione  di  cui al comma 2 e' esibita su richiesta dei
soggetti   incaricati   dal  comune  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo.".