Art. 23.
       Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 e'
aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  L'attivita'  di somministrazione di
alimenti  e  bevande, compresa quella di cui all'art. 45, e' soggetta
al  rispetto  delle  disposizioni previste dai decreto del Presidente
della giunta regionale 40/R/2006.".
2.  Il  comma  4  dell'art.  42  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"4.  La  somministrazione di bevande alcoliche puo' essere limitata o
vietata  dal  comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente
interesse pubblico.".