Art. 23. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'art. 45, e' soggetta al rispetto delle disposizioni previste dai decreto del Presidente della giunta regionale 40/R/2006.". 2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "4. La somministrazione di bevande alcoliche puo' essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.".