Art. 24. Inserimento dell'art. 42-bis nella legge regionale n. 28/2005 1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 42-bis (Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 44, anche in relazione alle specificita' delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici; b) vocazione delle diverse aree territoriali; c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attivita' di somministrazione; d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui ai capo XIII. 2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualita', anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti. 3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilita' e qualita' urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 della legge regionale n. 1/2005, puo' stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonche' limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio. 4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificita', risultano carenti di servizio, puo' prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.".