Art. 24.
    Inserimento dell'art. 42-bis nella legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo  l'art.  42  della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il
seguente:  "Art. 42-bis (Requisiti degli esercizi di somministrazione
di  alimenti  e bevande). - 1. Il comune, previa concertazione con le
organizzazioni  del  commercio,  turismo e servizi, le organizzazioni
sindacali   dei   lavoratori   del  settore  e  le  associazioni  dei
consumatori,  maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie
funzioni  di  programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  compresi  quelli  di cui
all'art. 44, anche in relazione alle specificita' delle diverse parti
del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare
attenzione   all'adeguatezza   della   rete   rispetto  ad  andamenti
demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
b) vocazione delle diverse aree territoriali;
c)  salvaguardia  e  qualificazione delle aree di interesse storico e
culturale,  recupero  di  aree  o  edifici  di  particolare interesse
attraverso la presenza di qualificate attivita' di somministrazione;
d)  esistenza  di  progetti  di  qualificazione  e valorizzazione dei
luoghi del commercio di cui ai capo XIII.
2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia
urbanistica,  edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed
all'adesione   a   disciplinari  di  qualita',  anche  relativi  alla
qualificazione professionale degli esercenti.
3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della
sostenibilita'   e   qualita'   urbana   ed  attraverso  un  apposito
provvedimento,  approvato  anche  nell'ambito  della disciplina della
distribuzione  e  localizzazione  delle  funzioni  di cui all'art. 58
della  legge  regionale  n.  1/2005,  puo'  stabilire  una  specifica
destinazione  d'uso  funzionale di somministrazione per gli immobili,
nonche'  limitazioni  nelle  variazioni  di  destinazione d'uso degli
stessi  e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di
valorizzare  e  tutelare  aree  di  particolare interesse del proprio
territorio.
4.  Il  comune,  ove  riscontri  che parti del proprio territorio, in
relazione alla loro specificita', risultano carenti di servizio, puo'
prevedere  misure  ed  interventi  volti  a  favorire  ed incentivare
l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
con particolare riguardo alle aree montane e rurali.".