Art. 25. Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 43 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 43 (Abilitazione all'esercizio dell'attivita). - 1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce il contenuto della dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma 1. 3. I requisiti di cui all'art. 42, comma 2 e 42-bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali".