Art. 25.
     Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  43  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  43 (Abilitazione all'esercizio dell'attivita). - 1.
L'apertura   ed   il   trasferimento   di   sede  degli  esercizi  di
somministrazione  di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione
di  inizio  di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune
competente  per  territorio e possono essere effettuati dalla data di
ricevimento della dichiarazione.
2.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art. 3 la Regione definisce il
contenuto  della dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma
1.
3. I requisiti di cui all'art. 42, comma 2 e 42-bis devono sussistere
anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali".