Art. 29. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 48 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Attivita' non soggette a requisiti comunali). - 1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'art. 42-bis le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonche' congiuntamente ad attivita' culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attivita' congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e' pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attivita', esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attivita' di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico; c) negli empori polifunzionali di cui all'art. 20; d) nelle sedi ove si svolgono le attivita' istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001; e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura; f) al domicilio del consumatore; g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. 2. Le attivita' di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione".