Art. 29.
     Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  48  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  48 (Attivita' non soggette a requisiti comunali). -
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'art. 42-bis
le   attivita'   di   somministrazione   di  alimenti  e  bevande  da
effettuarsi:
a)  negli  esercizi  nei  quali  la  somministrazione  al pubblico di
alimenti  e  bevande  viene  effettuata  congiuntamente  ad attivita'
prevalente  di  spettacolo,  trattenimento e svago, in sale da ballo,
sale  da  gioco,  locali  notturni,  stabilimenti  balneari, impianti
sportivi,  nonche'  congiuntamente ad attivita' culturali, in cinema,
teatri,  musei,  librerie,  gallerie d'arte. L'attivita' congiunta si
intende  prevalente  nei  casi in cui la superficie utilizzata per il
suo  svolgimento  e'  pari  ad  almeno  tre  quarti  della superficie
complessivamente   a  disposizione  per  l'esercizio  dell'attivita',
esclusi  magazzini,  depositi,  uffici  e  servizi.  Non  costituisce
attivita'  di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di
accompagnamento e compagnia;
b)  negli  esercizi  situati all'interno delle aree di servizio delle
strade  extraurbane  principali e delle autostrade, come definite dal
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
strada)  da  ultimo  modificato  dal decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
e  nelle  stazioni  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico, sui mezzi di
trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all'art. 20;
d)  nelle  sedi  ove  si  svolgono  le  attivita' istituzionali delle
associazioni  e  dei  circoli  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 235/2001;
e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 41, comma 1, lettera
e)   e   negli  esercizi  di  somministrazione  annessi  ad  aziende,
amministrazioni,  enti  e  scuole nei quali la somministrazione viene
effettuata  nei  confronti del personale dipendente, degli studenti e
di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate
per  fini  istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi
spirituali,   asili  infantili,  scuole,  case  di  riposo,  caserme,
stabilimenti  delle  forze  dell'ordine,  strutture d'accoglienza per
immigrati  o  rifugiati  e  altre  simili  strutture di accoglienza o
sostegno.
2.  Le attivita' di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui
alla   lettera  g),  sono  soggette  a  dichiarazione  di  inizio  di
attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per
territorio  e  possono  essere  effettuate  dalla data di ricevimento
della dichiarazione".