Art. 3. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/2005 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituita dalla seguente: "a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005, n. 80)".