Art. 3.
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/2005

1.  La  lettera  a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n.
28/2005  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  coloro che sono stati
dichiarati  falliti,  fino  alla  chiusura del fallimento nei modi di
legge,  anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo  9  gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina
delle  procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5 della legge
14 maggio 2005, n. 80)".