Art. 30. Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 49 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 49 (Somministrazione mediante distributori automatici). - 1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e puo' essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attivita' ed appositamente attrezzati, e' soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione. 3. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".