Art. 30.
     Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  49  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:    "Art.   49   (Somministrazione   mediante   distributori
automatici).  - 1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori  automatici effettuata in modo non esclusivo e' soggetta
a  dichiarazione  di  inizio  di  attivita', ai sensi della normativa
vigente, al comune competente per territorio e puo' essere effettuata
dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2.  La  somministrazione  di  cui al comma 1, se effettuata in locali
esclusivamente  adibiti a tale attivita' ed appositamente attrezzati,
e'  soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio
di somministrazione.
3. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".