Art. 31. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 28/2005 1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituita dalla seguente: "g) per impianto ad uso privato si intende: 1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacita', ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprieta' o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche; 2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprieta' di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attivita' di autotrasporto; 3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprieta' di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di societa' controllate dalla societa' titolare dell'autorizzazione". 2. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 28/2005, le parole: "capacita' non superiore a 9000 litri", sono sostituite con le seguenti: "capacita' geometrica non superiore a 9 metri cubi".