Art. 31.
       Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 28/2005

1.  La  lettera  g) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n.
28/2005 e' sostituita dalla seguente: "g) per impianto ad uso privato
si intende:
1)  tutte  le  attrezzature fisse, senza limiti di capacita', ubicate
all'interno   di   aree   private   non  aperte  al  pubblico,  quali
stabilimenti,  cantieri,  magazzini, depositi e simili e destinate al
rifornimento  esclusivo degli automezzi di proprieta' o in leasing di
imprese    produttive   o   di   servizio,   con   esclusione   delle
amministrazioni pubbliche;
2)  un  impianto  utilizzato  per  il  rifornimento  di  automezzi di
proprieta'    di    imprese    diverse   da   quella   del   titolare
dell'autorizzazione,  a  condizione che tra il titolare ed i soggetti
utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese
o  altra  forma  associativa  equivalente  e  che  le  imprese  siano
coinvolte  nella  realizzazione  di  un  medesimo  intervento,  anche
complesso,  oppure  che  abbiano  ad  oggetto  sociale l'attivita' di
autotrasporto;
3)  un  impianto  utilizzato  per  il  rifornimento  di  automezzi di
proprieta'    di    imprese    diverse   da   quella   del   titolare
dell'autorizzazione,  qualora si tratti di societa' controllate dalla
societa' titolare dell'autorizzazione".
2.  Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n.
28/2005,  le  parole:  "capacita'  non  superiore a 9000 litri", sono
sostituite  con  le seguenti: "capacita' geometrica non superiore a 9
metri cubi".