Art. 33.
       Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 28/2005

1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 e'
inserito  il seguente: "1-bis. Gli, impianti di cui al comma 1 aventi
una  superficie  complessiva  non  inferiore  a  3.500 metri quadrati
realizzano  impianti  igienico-sanitari  destinati  ad  accogliere  i
residui  organici  e le acque chiare e luride raccolte negli impianti
interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all'art. 378
del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo Codice della
strada)".
2.  Il  comma  3  dell'art.  54  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"3.  Negli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  puo'  essere
esercitata l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica
e  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, nel rispetto delle
disposizioni  specifiche  e della programmazione comunale di cui agli
articoli 28 e 42-bis. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione
di  inizio  di attivita' sono presentate contestualmente dal titolare
dell'autorizzazione e dal gestore dell'impianto".
3.  Il  comma  4  dell'art.  54  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"4.  Il  titolo  abilitativo di cui al comma 3 non puo' essere ceduto
separatamente dall'autorizzazione per l'istallazione e l'esercizio di
impianti".