Art. 33. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli, impianti di cui al comma 1 aventi una superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)". 2. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "3. Negli impianti di distribuzione di carburanti puo' essere esercitata l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni specifiche e della programmazione comunale di cui agli articoli 28 e 42-bis. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio di attivita' sono presentate contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore dell'impianto". 3. Il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 non puo' essere ceduto separatamente dall'autorizzazione per l'istallazione e l'esercizio di impianti".