Art. 35. Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attivita' economiche accessorie integrative di cui all'art. 54, comma 3 nonche', degli impianti igienico-sanitari di cui dell'art. 54, comma 1-bis". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Gli impianti soggetti alla ristrutturazione sulla stessa area di cui all'art. 57, comma 3, lettera b), qualora abbiano una superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati si dotano degli impianti igienico-sanitari di cui all'art. 54, comma 1-bis".