Art. 35.
       Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  3  dell'art.  56  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente: "3. Gli impianti esistenti possono dotarsi
anche  delle  attivita'  economiche  accessorie  integrative  di  cui
all'art. 54, comma 3 nonche', degli impianti igienico-sanitari di cui
dell'art. 54, comma 1-bis".
2.  Dopo  il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 e'
aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli impianti soggetti alla ristrutturazione sulla stessa area
di  cui  all'art.  57,  comma  3,  lettera  b),  qualora  abbiano una
superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati si dotano
degli impianti igienico-sanitari di cui all'art. 54, comma 1-bis".