Art. 36. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione".