Art. 36.
       Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  2  dell'art.  57  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito   dal   seguente:  "2.  Le  modifiche  degli  impianti  di
distribuzione  dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio
di  attivita',  ai  sensi  della  normativa  vigente, che il titolare
presenta al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane
e   possono   essere  effettuate  dalla  data  di  ricevimento  della
dichiarazione".