Art. 37.
       Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  7  dell'art.  58  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente:  "7.  Il  collaudo  non e' previsto per la
realizzazione delle modifiche di cui all'art. 57, comma 1, soggette a
dichiarazione  di  inizio  di  attivita'; in tali casi la regolarita'
dell'intervento  e'  attestata  da  perizia  giurata  che il titolare
trasmette  al  comune  e  all'ufficio  competente  dell'Agenzia delle
dogane".