Art. 37. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 7 dell'art. 58 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "7. Il collaudo non e' previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 57, comma 1, soggette a dichiarazione di inizio di attivita'; in tali casi la regolarita' dell'intervento e' attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane".