Art. 38.
       Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  1  dell'art.  61  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente: "1. L'autorizzazione per l'installazione e
l'esercizio  di  impianti  ad uso privato e' rilasciata dal comune in
conformita' a quanto previsto dall'art. 55, commi 1, 2 e 3.".
2.  Il  comma  3  dell'art.  61  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
"3.  L'attivazione  di contenitori-distributori mobili ad uso privato
di  cui all'art. 50, comma 1, lettera h), e' soggetta a dichiarazione
di  inizio  di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune
competente  per  territorio  e  puo'  essere effettuata dalla data di
ricevimento   della   dichiarazione;   il   titolare  dell'attivita',
contestualmente   alla  dichiarazione,  e'  tenuto  ad  attestare  il
rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi".
3.  Dopo  il comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 e'
inserito il seguente:
"3-bis.  L'attivazione  di  contenitori  distributori-mobili  ad  uso
privato  di  cui  all'art.  50,  comma  1, lettera h), all'interno di
attivita'   agricole   ed   agromeccaniche,   e'  soggetta  a  previa
comunicazione  al  comune  competente  per  territorio, da effettuare
almeno    dieci    giorni   prima   dell'attivazione;   il   titolare
dell'attivita',  nella  comunicazione,  e'  tenuto  ad  attestare  il
rispetto  delle  norme  in  materia  di sicurezza, ai sensi di quanto
previsto  dall'art.  13-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99  (Disposizioni  in  materia  di  soggetti ed attivita', integrita'
aziendale  e  semplificazione  amministrativa  in agricoltura a norma
dell'art.  1,  comma  2,  lettere  d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 101".