Art. 38. Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato e' rilasciata dal comune in conformita' a quanto previsto dall'art. 55, commi 1, 2 e 3.". 2. Il comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'art. 50, comma 1, lettera h), e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e puo' essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione; il titolare dell'attivita', contestualmente alla dichiarazione, e' tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente: "3-bis. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all'art. 50, comma 1, lettera h), all'interno di attivita' agricole ed agromeccaniche, e' soggetta a previa comunicazione al comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attivita', nella comunicazione, e' tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101".