Art. 39.
     Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  63  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  63  (Esercizio  dell'attivita).  -  1.  L'esercizio
dell'attivita'  di  commercio al dettaglio di cui al presente capo e'
soggetto  a  dichiarazione  di  inizio  di  attivita', ai sensi della
normativa  vigente, al comune competente per territorio e puo' essere
iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione".