Art. 39. Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 63 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 63 (Esercizio dell'attivita). - 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio al dettaglio di cui al presente capo e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e puo' essere iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione".