Art. 4.
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  14  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  14  (Requisiti professionali). - 1. L'esercizio, in
qualsiasi  forma,  di  un'attivita'  commerciale  relativa al settore
merceologico  alimentare  ovvero  alla somministrazione di alimenti e
bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata
di  persone,  e'  consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a)  relativamente all'esercizio dell'attivita' di vendita nel settore
alimentare:
1)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso di formazione
professionale  per  il  commercio  relativo  al  settore merceologico
alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano;
2)  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente
alle materia dell'alimentazione o della somministrazione;
3)  avere  esercitato  in  proprio,  per  almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  l'attivita'  di  vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti  alimentari,  o  avere prestato la propria opera, per almeno
due   anni   nell'ultimo   quinquennio,   presso   imprese  esercenti
l'attivita'   nel  settore  alimentare,  in  qualita'  di  dipendente
qualificato    addetto    alla    vendita,    alla   preparazione   o
all'amministrazione  o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa
o,  se  trattasi  di  coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore,  in  qualita'  di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione  all'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale
(INPS);
4)  essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per
uno  dei  gruppi  merceologici  individuati dalle lettere a), b) e c)
dell'art.  12,  comma  2, del decreto ministeriale n. 375/1988, salvo
cancellazione  dal  medesimo  registro,  volontaria o per perdita dei
requisiti;
b) relativamente all'esercizio dell'attivita' di somministrazione:
1)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso di formazione
professionale  relativo  alla somministrazione di alimenti e bevande,
come  disciplinato  dalla  vigente  normativa  delle  regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
2)  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente
alle materia dell'alimentazione o della somministrazione;
3)  avere  esercitato  in  proprio,  per  almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o
avere  prestato  la  propria  opera,  per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  presso  imprese esercenti l'attivita' nel settore della
somministrazione  di  alimenti  e  bevande, in qualita' di dipendente
qualificato   addetto  alla  somministrazione,  alla  preparazione  o
all'amministrazione  o in qualita' di socio lavoratore di cooperativa
o,  se  trattasi  di  coniuge, parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore,  in  qualita'  di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione all'INPS;
4)  essere  stato  iscritto al REC di cui alla legge n. 426/1971, per
attivita'  di  somministrazione  al  pubblico di alimenti e bevande o
alla  sezione  speciale  del  medesimo  registro  per  la gestione di
impresa   turistica,   salvo  cancellazione  dal  medesimo  registro,
volontaria o per perdita dei requisiti.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b)
numero  1)  e'  riconosciuto  anche  a  chi abbia superato l'esame di
idoneita'  o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione
al  REC  di  cui  alla  legge  n.  426/1971,  anche  se  non  seguito
dall'iscrizione al registro.
3.  Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b)
numero  3)  e'  riconosciuto  anche  al  cittadino italiano che abbia
svolto   all'estero,   rispettivamente,   l'attivita'  commerciale  o
l'attivita' di somministrazione, purche' adeguatamente comprovata.
4.  Ai  cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  europea ed alle
societa'  costituite  in  conformita'  alla legislazione di uno stato
membro    dell'Unione    europea   ed   aventi   la   sede   sociale,
l'amministrazione  centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale
all'interno  dell'Unione  europea  si  applica  quanto  previsto  dal
decreto  legislativo  20  settembre  2002,  n.  229 (Attuazione della
direttiva  1999/42/CE  che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle  qualifiche  per  le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive  di  liberalizzazione  e  dalle  direttive  recanti  misure
transitorie  e  che  completa  il  sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche).
5. Ai cittadini ed alle societa' di stati non appartenenti all'Unione
europea  si  applicano  le  normative  nazionali  e internazionali in
materia di riconoscimento di titoli di studio.
6.  Ove  l'attivita'  di  commercio  relativa al settore merceologico
alimentare  ovvero  della  somministrazione di alimenti e bevande sia
svolta  da societa', associazioni o organismi collettivi, il possesso
dei  requisiti  di  cui  al  comma  1 e' richiesto con riferimento al
legale  rappresentante  o  ad  altra  persona specificamente preposta
all'attivita' commerciale.
7.  I  requisiti  professionali  di  cui  al  presente  articolo sono
riconosciuti  ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  purche'  in possesso dei
requisiti richiesti dalla Regione o provincia autonoma di residenza.
8.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai
circoli  privati  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile   2001,   n.  235  (Regolamento  recante  semplificazione  del
procedimento     per    il    rilascio    dell'autorizzazione    alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati),
salvo  il caso in cui l'attivita' di somministrazione sia affidata in
gestione a terzi.
9. Con il regolamento di cui all'art. 3, la Regione definisce:
a)  le  modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi
professionali  di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b),
numero   1),  garantendone  l'effettuazione  anche  tramite  rapporti
convenzionali  con  soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in
via   prioritaria   le   camere   di   commercio,  le  organizzazioni
imprenditoriali  del  commercio  piu'  rappresentative  e gli enti da
queste costituiti;
b) le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di
corsi   di   aggiornamento   finalizzati   ad   elevare   il  livello
professionale  o riqualificare gli operatori in attivita', prevedendo
forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli
operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;
c)  i  titoli  di  studio  di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e
comma 1, lettera b), numero 2".