Art. 42. Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 63 e' presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale".