Art. 42.
       Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  1  dell'art.  68  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente:  "1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  di
vendita  al  dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso
il  domicilio dei consumatori la dichiarazione di inizio attivita' di
cui  all'art.  63 e' presentata al comune nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale".