Art. 44.
     Sostituzione dell'art. 73 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  73  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  73  (Variazioni  del  legale rappresentante o della
denominazione  o  ragione  sociale).  -  1.  Le variazioni del legale
rappresentante   e   della   denominazione   o   ragione  sociale  di
un'attivita'   commerciale   e   le   trasformazioni  societarie  non
conseguenti ad atti di trasferimento di attivita' per atto tra vivi o
a  causa  di  morte,  sono  soggette  a  comunicazione  al  comune da
effettuare  entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il
rilascio  di  una  nuova  autorizzazione  ne' la presentazione di una
nuova dichiarazione di inizio attivita'".