Art. 45.
       Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  3  dell'art.  74  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente:  "3.  Il  subentrante  deve  dichiarare il
trasferimento dell'attivita', essere in possesso dei requisiti di cui
all'art.  13  e,  ove  richiesti,  di  quelli  di  cui all'art. 14 ed
impegnarsi  al  mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto
dei  contratti  collettivi  di  lavoro  e  dei  contratti integrativi
siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".