Art. 45. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attivita', essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'art. 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".