Art. 46. Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 75 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 75 (Affidamento di reparto). - 1. La gestione di uno o piu' reparti di un esercizio commerciale puo' essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune. 2. Il gestore e' tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attivita' esercitata dal gestore. 4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto e' collocato e non avere un accesso autonomo.".