Art. 46.
     Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  75  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art. 75 (Affidamento di reparto). - 1. La gestione di uno
o  piu' reparti di un esercizio commerciale puo' essere affidata, per
un  periodo  di  tempo  convenuto,  ad  un  soggetto  in possesso dei
requisiti  di  cui  agli  articoli  13 e 14, dandone comunicazione al
comune.
2.  Il  gestore  e'  tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali
relativi  al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei
contratti  collettivi  di  lavoro e dei contratti integrativi siglati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di
cui  al  comma  1,  risponde in proprio dell'attivita' esercitata dal
gestore.
4.  Il  reparto  affidato in gestione deve presentare un collegamento
strutturale  con  l'esercizio ove il reparto e' collocato e non avere
un accesso autonomo.".