Art. 48. Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 81 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 81 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce. 2. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. 3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, puo' stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell'art. 85, comma 1. 4. Gli esercizi di cui all'art. 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attivita' prevalente. 5. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo".