Art. 48.
     Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  81  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  81  (Orari  degli  esercizi  di somministrazione di
alimenti  e  bevande).  -  1.  Gli  esercizi  di  somministrazione di
alimenti  e  bevande  determinano gli orari di apertura e chiusura al
pubblico entro limiti che il comune stabilisce.
2.  Il  comune  stabilisce  gli orari di cui al comma 1 tenendo conto
delle  esigenze  dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della
garanzia  del  servizio  e previa concertazione con le organizzazioni
imprenditoriali  del  commercio  e  del  turismo,  le  organizzazioni
sindacali   dei   lavoratori   del  settore  e  le  associazioni  dei
consumatori, maggiormente rappresentative.
3.  Previa  concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui
al  comma  1,  sia  nei  periodi  di minore che in quelli di maggiore
afflusso  turistico  o  in  occasione  di  eventi e manifestazioni di
particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli
di  servizio,  puo'  stabilire programmi di apertura obbligatoria per
turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell'art. 85, comma 1.
4.  Gli  esercizi  di cui all'art. 48, comma 1, lettera a), osservano
l'orario dell'attivita' prevalente.
5.  L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da parte di
circoli  privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
235/2001  si  svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai
sensi del presente articolo".