Art. 49. Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione".