Art. 49.
       Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 28/2005

1.  Il  comma  1  dell'art.  85  della  legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito  dal  seguente: "1. Gli esercizi di commercio al dettaglio
in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita
della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario
di  apertura  e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale
effettuati,  mediante  cartelli  ben visibili o altri mezzi idonei di
informazione".