Art. 5. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 16 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 3. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato e' soggetta al rispetto delle disposizione previste dal decreto del Presidente della giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). 4. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e' consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 5. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma 1".