Art. 5.
     Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  16  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:   "Art.  16  (Commercio  al  dettaglio  negli  esercizi  di
vicinato).  - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della  superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma
1,  lettera  d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio
di  vicinato  sono  soggetti  a  previa  dichiarazione  di  inizio di
attivita', ai sensi della normativa vigente, al comune competente per
territorio  e  possono  essere  effettuati  dalla data di ricevimento
della dichiarazione.
2.  L'attivita'  di  vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti
norme  in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di
sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3.  L'attivita'  di  vendita di prodotti alimentari negli esercizi di
vicinato  e'  soggetta  al  rispetto  delle disposizione previste dal
decreto  del Presidente della giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R
(Regolamento  di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
4.  Negli  esercizi  di  vicinato abilitati alla vendita dei prodotti
alimentari  e' consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti,
utilizzando  i  locali  e  gli arredi dell'azienda con esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme
vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell'esercizio si intendono i
locali  e  le  aree  individuati  nella  dichiarazione  di  inizio di
attivita' di cui al comma 1".