Art. 51. Sostituzione dell'art. 95 della legge regionale n. 28/2005 1. L'art. 95 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 95 (Vendite di fine stagione). - 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione individua le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione".