Art. 51.
     Sostituzione dell'art. 95 della legge regionale n. 28/2005

1.  L'art.  95  della  legge  regionale  n. 28/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  95  (Vendite  di fine stagione). - 1. Le vendite di
fine  stagione  riguardano  i  prodotti, di carattere stagionale o di
moda,  suscettibili  di notevole deprezzamento se non vengono venduti
entro un certo periodo di tempo.
2.  Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione individua le date
di inizio e la durata delle vendite di fine stagione".